In un approfondimento pubblicato su Epicentro, il sito web che diffonde informazioni sull’epidemiologia dell’Istituto Superiore di Sanità, viene pubblicato un approfondimento sulle norme in tema di maternità e lavoro ai tempi del COVID-19.
Ne riprendiamo in questo articolo le parti principali, utili a fornire le corrette indicazioni su come comportarsi in merito alla tutela della maternità e infezione da COVID-19.
Quali sono le norme che i professionisti sanitari e i datori di lavoro possono valutare insieme alle donne in gravidanza durante l’emergenza sanitaria COVID-19? Tra queste si prospetta anche l’eventuale opportunità di una modifica delle loro condizioni lavorative, di un cambio di mansione o dell’astensione dal lavoro.
Secondo la normativa vigente esplicitata nel Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53 e L. 35/2012”, il datore di lavoro procede:
- a identificare le mansioni/lavorazioni vietate per la gravidanza e/o l’allattamento;
- per ciascuna mansione a rischio a individuare e specificare le misure di prevenzione e protezione che intende adottare:
- modifica delle condizioni di lavoro e/o dell'orario di lavoro;
- spostamento della lavoratrice ad altra mansione non a rischio;
- in caso di lavori che non prevedono possibilità di spostamento, a richiedere alla DTL (Direzione territoriale del lavoro) l’attivazione del procedimento di astensione dal lavoro.
- informare tutte le lavoratrici in età fertile dei risultati della valutazione e della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza.
In generale ricordiamo che la legge nazionale vieta di adibire le donne in stato di gravidanza e fino al settimo mese dopo il parto a lavorazioni in cui si fa uso di agenti fisici, chimici e biologici pericolosi e nocivi per la madre e il bambino.
Si parla poi di rischio biologico relativo ad alcuni gruppi di entità (art. 267 e 268 del D.Lgs. 81/08), quali:
- Agenti biologici: qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; gli agenti biologici sono ripartiti poi in altri 4 gruppi a seconda del rischio di infezione.
- : qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico.
- Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
L’orientamento, al momento attuale, individua il CORONAVIRUS come un agente biologico, anche se non è ancora univoco nello stabilire l’appartenenza del Coronavirus al gruppo 4, definito come un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità.
Riassumendo, per quanto riguarda le mansioni lavorative delle operatrici sanitarie in gravidanza, si può concludere che:
- ai sensi del D.Lgs. 151/2001, le donne in gravidanza e per i sette mesi successivi non possono svolgere attività presso aree dedicate all’assistenza a casi sospetti/accertati d’infezione da Coronavirus;
- le operatrici sanitarie in maternità devono essere collocate in mansioni compatibili con le indicazioni del D.Lgs. 151/2001 e non sono necessari ulteriori provvedimenti specifici in merito al rischio SARS-CoV-2.
FONTE: Epicentro – ISS:
Epicentro.iss.it