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Focus su congedo di maternità obbligatorio e flessibile

L’art. 37 della Costituzione italiana tutela la maternità mettendo in evidenza il difficile equilibrio con il lavoro e la vita familiare.

Lo citiamo per esteso perché è importante per tutte le donne in gravidanza conoscere i propri diritti e farli valere.Congedo di maternità obbligatorio e flessibile

“La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione”.

Viene quindi evidenziata la tutela del lavoro insieme alla tutela del lavoro di cura nei confronti dei figli e della famiglia.

A partire dunque dai principi sanciti dalla Costituzione, le leggi che disciplinano la maternità e il rapporto con il lavoro delle donne in gravidanza, dunque permessi e congedi, sono contenute nel decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, cosiddetto Testo Unico maternità/paternità (di seguito denominato semplicemente T.U.), e successive modifiche del D.Lgs. 119/2011.

Il primo di tutti i diritti sul lavoro della donna in gravidanza è il divieto di licenziamento. Il divieto di licenziamento in gravidanza comincia all’inizio della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino. (Art 54 T.U. sulla Maternità).

Il congedo di maternità

L’altro grande diritto della donna lavoratrice in attesa è quello del congedo di maternità, che è obbligatorio ma anche flessibile.

La donna in gravidanza ha il diritto e l’obbligo di astenersi dal lavoro per 5 mesi. Due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto. Tale periodo è noto come astensione obbligatoria. (artt. 16 e seguenti del T.U.)

Se vuole però ha anche il diritto di posticipare di un mese l’astensione lavorativa per stare invece quattro mesi con il suo bebè dopo il parto.

Questa opzione si definisce FLESSIBILITA’ e per poterla richiedere la donna deve presentare entro la fine dei 7 mesi di gestazione, un certificato rilasciato dal medico ASL, che attesti che non sussistono problemi alla continuità lavorativa. Tale certificato deve poi essere consegnato al datore di lavoro.

Nel 2019 un nuovo decreto modifica i tempi del congedo obbligatorio di maternità. Se la salute lo consente, la dipendente potrà continuare a lavorare fino al giorno del parto e fruire successivamente dei 5 mesi di congedo. Saranno il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il medico competente in materia di sicurezza sul lavoro ad attestare che la decisione della lavoratrice non arreca pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro. Vedi circolare INPS 148 del 12/12/2019.

Oggi esistono numerosi tipi di contratto di lavoro, e l’indennità di maternità viene riconosciuta:

  • Alle lavoratrici dipendenti
  • Alle lavoratrici parasubordinate iscritte alla Gestione separata
  • Alle lavoratrici autonome (coltivatrici dirette, artigiane e commercianti)
  • Alle libere professioniste

Durante il congedo maternità obbligatorio alla madre spetta un’indennità sostitutiva, che in caso di lavoratrice dipendente è pari all’80% della retribuzione giornaliera calcolata sulla base dell'ultimo periodo di paga precedente l’inizio del congedo di maternità (art. 22 e seguenti del T.U.). In caso di lavoratrice autonome è calcolata sulla base della retribuzione convenzionale.

La donna in gravidanza che presenta problemi di salute prima dei due mesi di astensione obbligatoria viene dichiarata in gravidanza a rischio dal proprio medico e ha il diritto di usufruire del congedo obbligatorio anticipato. Il certificato che attesta tale condizione va comunicato all’Ispettorato del Lavoro.

Esistono poi una serie di casi in cui emerge tutta la flessibilità del congedo di maternità, ed in particolare:

  1. Se si verifica un parto prematuro la donna potrà usufruire dei giorni non goduti prima del parto nel periodo di astensione obbligatoria post parto. In questo caso occorre presentare il certificato di assistenza al parto entro 30 giorni dalla nascita del bebè.
     
  2. Se si verifica un’interruzione di gravidanza prima del 180° giorno di gravidanza la donna ha diritto all’indennità di malattia. Se l’interruzione di gravidanza si manifesta dopo tali giorni, viene considerata dalla legge “parto” a tutti gli effetti, e la donna ha diritto di usufruire dell’indennità di maternità, salvo che la stessa non si avvalga della facoltà di riprendere l’attività lavorativa (art. 16, comma 1 bis, del T.U. modificato dal D.Lgs. 119/2011).
     
  3. Dopo la nascita, al rientro al lavoro, la madre ha il diritto di usufruire dei permessi giornalieri per accudire il figlio, due ore al giorno se il lavoro è a tempo pieno, un’ora se il lavoro è part-time (6 ore). Questo durante tutto il primo anno di vita del bambino.

In caso di parto gemellare le ore di permesso retribuito vanno raddoppiate e le ore possono essere riconosciute anche al padre che può usarle anche quando la madre è in assenza facoltativa.

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti consultare il sito dell’INPS.

 

Fonti:

  • Gazzetta Ufficiale - Testo Unico Maternità -  https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/04/26/001G0200/sg e successive modifiche https://www.handylex.org/decreto-legislativo-18-luglio-2011-n-119/ 
  • INPS - https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=46122 - https://servizi2.inps.it/servizi/Bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=%2FCircolari%2FCircolare%20numero%20148%20del%2012-12-2019.htm 


Ultima revisione: 04/12/2023