Finalmente anche il padre lavoratore dipendente ha diritto a fruire dei riposi giornalieri per allattamento anche nel caso di madre casalinga. Così ha definitivamente sentenziato l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato.
Finora, l’INPS aveva riconosciuto tale misura solo quando la madre dipendente non ne usufruiva, non specificando cosa succeda qualora la donna non sia una lavoratrice.
Secondo il Consiglio di Stato, l’articolo 40 che prevede che i periodi di riposo sono riconosciuti al padre lavoratore dipendente del minore di anni uno, “nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente”, intende riferirsi a qualsiasi categoria di lavoratrici non dipendenti, e quindi anche alla donna che svolge attività lavorativa in ambito familiare e dunque casalinga.
Il papà lavoratore può quindi chiedere il permesso in alternativa alla madre fino al primo anno di vita del bambino o entro un anno dall’ingresso in famiglia del minore adottato o in affidamento.
Si ha diritto a 2 ore al giorno di riposo se l’orario di lavoro è di almeno 6 ore giornaliere o 1 ora se l’orario di lavoro è inferiore alle 6 ore.
Il vantaggio sta nel fatto che nonostante la riduzione dell’orario di lavoro lo stipendio percepito è sempre lo stesso: tali permessi, infatti, sono retribuiti al 100%.
La domanda di indennità va presentata prima dell’inizio del periodo di riposo giornaliero richiesto, solo attraverso procedura telematica disponibile nell’area MyInps oppure chiamando il Contact center Inps o rivolgendosi a un patronato.
Fonti:
- https://www.inps.it/it/it/dettaglio-scheda.schede-servizio-strumento.schede-servizi.50581.indennit-per-riposi-giornalieri-per-padri-e-madri-dipendenti.html
- https://siulp.it/definitivamente-riconosciuto-il-diritto-ai-riposi-giornalieri-per-allattamento-del-padre/
- https://famiglia.governo.it/it/politiche-e-attivita/famiglia/conciliazione-famiglia-lavoro/congedo-parentale/altri-strumenti/riposi-giornalieri/